Catalogo

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione con un antifurto, telecamere o dispositivi antintrusione? Alcune spese possono beneficiare del Bonus Ristrutturazione 2026, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato per le spese sostenute nel 2026 la detrazione del 36%, elevata al 50% per i proprietari o titolari di un diritto reale di godimento che sostengono spese per interventi sull'abitazione principale. Non tutti i prodotti per la sicurezza, la domotica o l'automazione sono automaticamente detraibili: conta il tipo concreto di intervento.
Questa guida contiene informazioni generali. Prima dell'acquisto, verifica con il tuo CAF o commercialista la spettanza della detrazione, l'aliquota applicabile e la documentazione necessaria.
È una detrazione dall'IRPEF per determinati interventi sul patrimonio edilizio residenziale esistente in Italia e sulle relative pertinenze. Le misure per prevenire atti illeciti di terzi, come furti ed effrazioni, sono espressamente previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f), del DPR 917/1986.
Per questi interventi antintrusione non è necessario che sia in corso anche una ristrutturazione generale dell'abitazione. Occorre comunque rispettare tutti i requisiti fiscali, edilizi e impiantistici applicabili. Il bonus non è uno sconto automatico sul prezzo e non è un contributo erogato dal venditore.
Il diritto di proprietà o il diritto reale richiesto per la maggiorazione deve sussistere all'inizio dei lavori o al momento del pagamento, se precedente. La sola residenza nell'immobile non basta per ottenere il 50%.
Le aliquote riguardano le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per i privati si applica normalmente il criterio di cassa: rileva il pagamento, non soltanto la data dell'ordine o della fattura. Queste percentuali derivano dall'articolo 16 del DL 63/2013, modificato dall'articolo 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Per le spese sostenute nel 2027, la normativa attualmente vigente prevede invece il 36% con i requisiti per la maggiorazione sull'abitazione principale e il 30% negli altri casi ammessi, sempre entro 96.000 euro per unità immobiliare. Per i privati rileva normalmente la data del pagamento.
Ai fini della maggiorazione, è l'abitazione nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, oppure i suoi familiari, dimorano abitualmente. Non coincide automaticamente con la casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025 ammette che l'immobile sia destinato ad abitazione principale al termine dei lavori, se non lo era inizialmente. La maggiorazione può riguardare anche pertinenze e aree pertinenziali già legate all'abitazione principale.
Se sono presenti sia una casa utilizzata abitualmente dal titolare sia un'altra utilizzata da un suo familiare, per la maggiorazione rileva la dimora abituale del titolare. Le situazioni particolari, compreso il ricovero permanente in istituti sanitari, vanno verificate con il consulente secondo i chiarimenti dell'Agenzia.
Se i requisiti della maggiorazione sono rispettati nei momenti previsti, il successivo cambiamento della destinazione ad abitazione principale non comporta, di per sé, la perdita dell'aliquota maggiorata sulle rate residue. Restano da verificare le diverse regole in caso di vendita o trasferimento dell'immobile.
Possono beneficiarne i contribuenti soggetti all'IRPEF che sostengono effettivamente le spese e possiedono o detengono l'immobile con un titolo idoneo. Fra i soggetti ammessi, alle condizioni previste, rientrano:
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per il familiare convivente la convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori oppure, se precedente, al momento del sostenimento delle spese. Il lavoro deve riguardare una delle abitazioni nelle quali si esplica la convivenza e che risulti a disposizione; non è necessario che sia l'abitazione principale. Non rientrano in questa regola immobili a disposizione di terzi o di altri familiari nei quali non si esplica quel rapporto di convivenza. Per locatari e comodatari occorre verificare anche la registrazione del contratto e il consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
Essere ammessi alla detrazione non significa avere automaticamente diritto al 50%. Il familiare convivente, l'inquilino o il comodatario che sostiene la spesa senza possedere il diritto richiesto per la maggiorazione applica, nel 2026, il 36%, se ricorrono tutti gli altri requisiti.
Nel 2026 il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare per gli interventi che rientrano nel Bonus Ristrutturazione. Il limite è condiviso fra gli aventi diritto e fra gli interventi che concorrono allo stesso plafond: non è un massimale separato per ogni persona, impianto o acquisto.
Per la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti si devono considerare anche le spese già sostenute. Abitazione e relative pertinenze sono considerate unitariamente ai fini del limite per gli interventi sulla singola abitazione. I lavori sulle parti comuni condominiali seguono specifiche regole di calcolo e ripartizione.
Possono incidere ulteriori limiti personali, fra cui il limite complessivo alle spese detraibili dell'articolo 16-ter del TUIR per redditi complessivi superiori a 75.000 euro. Per immobili residenziali utilizzati promiscuamente anche per attività professionale o commerciale, la detrazione prevista dall'articolo 16-bis è ridotta del 50%.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno di sostenimento della spesa, attraverso la dichiarazione dei redditi. Per una spesa ammessa di 2.000 euro, il beneficio teorico è di 1.000 euro al 50%, cioè 100 euro all'anno, oppure di 720 euro al 36%, cioè 72 euro all'anno.
Il recupero effettivo dipende anche dalla capienza IRPEF. La quota annuale che supera l'imposta utilizzabile non viene normalmente rimborsata né riportata negli anni successivi. Chi dispone soltanto di redditi soggetti a imposta sostitutiva deve verificare se possiede IRPEF sulla quale utilizzare la detrazione.
La valutazione riguarda l'intervento realizzato sull'immobile, non soltanto la categoria commerciale del prodotto o la presenza di funzioni smart.
L'installazione di sistemi destinati a prevenire furti ed effrazioni può rientrare fra le misure antintrusione agevolabili. Centrali, rilevatori di movimento, contatti di apertura, sensori di effrazione, sirene e componenti necessari possono concorrere alla spesa dell'intervento ammesso.
Un sensore acquistato per usi diversi, un ricambio o una semplice attività di manutenzione non devono essere considerati automaticamente agevolabili: va verificata la concreta natura del lavoro.
Telecamere e sistemi di videosorveglianza possono essere agevolabili se inseriti in un intervento riconducibile alle misure di prevenzione degli atti illeciti oppure a un'altra tipologia ammessa. NVR, DVR, archiviazione e altri componenti vanno valutati in quanto necessari e collegati all'impianto agevolato.
L'Agenzia indica espressamente, fra gli esempi di misure antintrusione, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati. Per una videosorveglianza non collegata a tali centri, fai verificare al consulente l'inquadramento concreto dell'intervento: l'elenco esemplificativo non giustifica né una garanzia generale di detraibilità né un'esclusione automatica. Una telecamera portatile o destinata a finalità generiche non diventa detraibile per il solo fatto di essere una telecamera.
Videocitofoni, monitor interni, lettori e sistemi di apertura controllata possono rientrare se fanno parte di un intervento edilizio o impiantistico agevolabile oppure di una misura effettiva contro gli accessi illeciti.
Non è richiesta in ogni caso l'esecuzione di opere murarie: conta che l'installazione costituisca un intervento ammesso sull'immobile. Il semplice acquisto di un monitor aggiuntivo o di un lettore per usi gestionali non garantisce il beneficio.
L'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini, le porte blindate e altre protezioni contro le effrazioni sono fra gli esempi di misure agevolabili indicati dall'Agenzia. Anche per una serratura elettronica occorre verificare la funzione antintrusione e il collegamento all'intervento sull'immobile.
Questi dispositivi non vanno confusi con le misure contro furti ed effrazioni. L'installazione può essere agevolabile quando rientra in opere volte a evitare infortuni domestici, nella messa a norma o in un altro intervento ammesso.
Fra gli esempi di opere contro gli infortuni domestici, la guida dell'Agenzia cita l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di “gas inerti”. Questo esempio non certifica la detraibilità di qualsiasi rilevatore di gas, fumo o monossido. Per questi dispositivi e per gli impianti antincendio occorre verificare il concreto intervento, anche sotto il profilo della messa a norma. Il semplice acquisto, anche sostitutivo, di apparecchiature dotate di meccanismi di sicurezza non costituisce di per sé un intervento sull'immobile e non dà diritto alla detrazione.
Domotica e automazione non hanno una detraibilità generalizzata. Componenti per la gestione degli accessi o integrati in un antifurto possono concorrere a un intervento ammesso, se ne è dimostrabile la funzione e la necessità.
Simulazione di presenza, scenari automatici, controllo remoto, prese smart e lampadine connesse non sono da soli prova sufficiente. Altri interventi domotici possono avere un diverso inquadramento, per esempio per risparmio energetico o eliminazione delle barriere architettoniche, con requisiti specifici. Il semplice comfort non costituisce un autonomo presupposto per il Bonus Ristrutturazione.
Sì, alle condizioni previste. È possibile acquistare separatamente i materiali, anche online, e affidare l'installazione a un'altra impresa. I materiali devono essere effettivamente utilizzati in un intervento agevolabile e la spesa deve essere documentata e pagata correttamente.
La prassi ammette anche le spese per materiali utilizzati in lavori eseguiti in proprio, quando tali lavori possono essere svolti legittimamente dal contribuente. Non è detraibile il valore del proprio lavoro e questa possibilità non elimina gli obblighi di installazione professionale previsti per determinati impianti.
Fattura e bonifico parlante sono necessari nella normale gestione di questi acquisti, ma non provano da soli la spettanza del bonus. Prima di ordinare, concorda con il tuo consulente l'intestatario della documentazione e verifica la corretta modalità di pagamento.
Dipende dal lavoro. Il DM 37/2008, modificato anche dal DM 130/2025, disciplina fra l'altro gli impianti elettrici e le automazioni di porte, cancelli e barriere, gli impianti elettronici per la gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati anche relativi agli impianti di sicurezza, e gli impianti di protezione antincendio posti al servizio degli edifici.
Per installazione, trasformazione o ampliamento di impianti soggetti a questa disciplina occorre rivolgersi a un'impresa abilitata per la specifica attività. Devono essere rispettati gli obblighi di progetto e di dichiarazione di conformità, quando previsti. Il progetto di un professionista iscritto all'albo è richiesto nei casi stabiliti dal decreto.
Un dispositivo autonomo o un intervento limitato può avere un diverso inquadramento, da verificare con un professionista competente. La possibilità fiscale di detrarre i materiali non autorizza il fai-da-te su impianti per i quali la legge richiede un'impresa abilitata.
Non esiste una pratica edilizia obbligatoria per qualsiasi acquisto di sicurezza, ma non è corretto escluderla in tutti i casi. La necessità di CILA, SCIA, permesso di costruire o altre autorizzazioni dipende dalle opere effettive, dalle norme locali e da eventuali vincoli.
Alcuni interventi possono essere realizzati in edilizia libera. Se la normativa non richiede un titolo abilitativo, ai fini fiscali va conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che riporti la data di inizio dei lavori e attesti che l'intervento rientra fra quelli agevolabili.
La dichiarazione non sostituisce un'autorizzazione dovuta e non rende detraibile un intervento che non lo è. Verifica con il tecnico anche eventuali autorizzazioni condominiali e gli adempimenti di sicurezza del cantiere.
Per l'acquisto di prodotti destinati all'intervento agevolato utilizza il bonifico bancario o postale dedicato alle ristrutturazioni edilizie, comunemente chiamato bonifico parlante. Seleziona la funzione specifica della banca: aggiungere una causale a un bonifico ordinario non lo trasforma automaticamente in bonifico per detrazioni.
Devono risultare:
È utile aggiungere numero e data della fattura per collegare il pagamento al documento. Riporta il venditore effettivamente indicato in fattura; per gli acquisti Kinnik, verifica i dati di Madivar S.r.l. sul documento e sulle istruzioni ricevute.
Esempio di causale da adattare: Pagamento fattura n. [numero] del [data] per intervento agevolabile ai sensi dell'art. 16-bis DPR 917/1986. Beneficiario della detrazione: [nome e codice fiscale]. Beneficiario del pagamento: [denominazione e partita IVA].
Per questi acquisti non utilizzare normalmente carte, PayPal, contanti o bonifico ordinario se intendi richiedere il Bonus Ristrutturazione. In caso di bonifico errato, fai valutare al consulente la regolarizzazione. Può essere necessario ripetere il pagamento con il bonifico corretto, concordando con il venditore la restituzione di quello precedente. Se non è possibile ripeterlo, la circolare n. 43/E del 2016 ammette, alle condizioni previste, una dichiarazione sostitutiva del beneficiario dell'accredito che attesti la ricezione e la corretta contabilizzazione delle somme ai fini del reddito d'impresa. Questo rimedio non è una garanzia automatica e non rende liberamente utilizzabile qualsiasi metodo di pagamento. Per spese quali bolli e diritti amministrativi esistono eccezioni al pagamento tramite bonifico.
La fattura deve consentire di identificare i beni acquistati e il soggetto che sostiene la spesa e intende detrarla, con il relativo codice fiscale. Il nominativo e i dati fiscali vanno comunicati correttamente prima dell'emissione. Un ordine o una conferma di pagamento non sostituiscono la fattura.
In caso di più beneficiari, documenti intestati a un solo soggetto o ordinante diverso dal beneficiario fiscale, fai verificare al CAF o commercialista la corretta attribuzione della spesa e le eventuali annotazioni richieste sulla fattura. Non si può scegliere liberamente chi detrae senza rispettare i requisiti e l'effettivo sostenimento della spesa.
La documentazione deve restare disponibile per i controlli dell'Agenzia delle Entrate, non soltanto per la compilazione della dichiarazione. Conserva il fascicolo per tutta la fruizione del beneficio e fino alla scadenza dei termini di controllo applicabili, da verificare con il consulente. In dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali e gli altri elementi richiesti.
Per un intervento esclusivamente antintrusione, senza caratteristiche di risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili soggette a comunicazione, normalmente non è richiesto l'invio all'ENEA.
Se il lavoro comprende interventi energetici o determinati sistemi di termoregolazione e building automation, occorre verificarne l'inclusione fra quelli da comunicare. L'invio per il Bonus Casa avviene generalmente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tenendo conto delle istruzioni e degli eventuali termini particolari del portale ENEA 2026. La disciplina dell'Ecobonus è distinta e non va confusa con quella del Bonus Ristrutturazione.
Sì. Non basta acquistare un prodotto “per la sicurezza”. Vanno verificati, fra l'altro, i dispositivi destinati a usi generici, gli accessori non necessari, gli acquisti non collegati a un intervento sull'immobile e le semplici manutenzioni su singole abitazioni che non rientrino in una specifica categoria agevolata.
Il contratto con un istituto di vigilanza non rientra nelle spese per realizzare l'intervento. Anche abbonamenti cloud, SIM, connettività e servizi ricorrenti non vanno automaticamente inclusi fra i costi dell'impianto. L'uso di una stessa spesa per più agevolazioni deve rispettare le regole di cumulabilità e non può essere dato per scontato.
Per locali esclusivamente commerciali, nuove costruzioni, immobili con situazioni urbanistiche particolari o usi misti occorre una verifica specifica. Per la videosorveglianza restano inoltre applicabili gli obblighi in materia di privacy e, quando pertinente, la normativa sui controlli nei luoghi di lavoro.
La detrazione IRPEF e l'IVA agevolata seguono regole diverse. Il diritto al Bonus Ristrutturazione non comporta automaticamente IVA al 10% sull'acquisto dei materiali. La vendita separata di beni per la manutenzione ordinaria o straordinaria applica normalmente l'IVA ordinaria; altre fattispecie edilizie seguono condizioni specifiche da verificare.
Su Kinnik trovi sistemi di allarme, videosorveglianza, videocitofonia, controllo accessi e prodotti per la sicurezza della casa. Puoi acquistare i materiali destinati al tuo progetto e richiedere la corretta documentazione commerciale.
Prima dell'ordine, verifica con il tuo consulente fiscale l'agevolabilità dell'intervento e con il tuo installatore i requisiti tecnici. Per chiarimenti sui dati di fatturazione e sulle modalità di pagamento dell'ordine puoi contattare il servizio clienti Kinnik.
La spettanza della detrazione e l’aliquota applicabile dipendono dall’intervento realizzato e dalla situazione personale del contribuente. Prima dell’acquisto, verifica i requisiti e la documentazione necessaria con il tuo CAF o commercialista. Le informazioni di questa guida hanno carattere generale e non costituiscono una consulenza fiscale personalizzata.
Per i profili tecnici, confrontati con un professionista abilitato. Kinnik / Madivar S.r.l., in qualità di venditore, non certifica né garantisce la spettanza della detrazione al cliente. La fattura e le indicazioni commerciali sul pagamento non sostituiscono tale verifica.